Mario Miccoli
Il documento informatico, o elettronico o digitale é oggetto ormai da tempo di definizioni legislative. Ultimamente, le varie Leggi Bassanini e i relativi regolamenti attuativi, hanno cercato di dare un assetto definitivo a questo importante argomento, che va correlato agli aspetti telematici (reti integrate) dalla Pubblica Amministrazione, al Commercio Elettronico, alle transazioni finanziarie, ecc. Il comma 2 dell’art.15 della legge 59/97 (la Bassanini1) delibera che gli atti, i dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; i criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti per la P.A. e per i privati, con specifici regolamenti. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1998, n. 60) riguarda il “Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59” |